STATUTO

 “Colori del Levante Fiorentino APS”


Associazione culturale di promozione sociale - Pontassieve - Firenze - Toscana – Italia


cod.fiscale 94166430481


STATUTO


Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore”) in tema di associazioni di promozione sociale, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'associazione Colori del Levante Fiorentino è costituita e denominata “Colori del Levante Fiorentino APS” (di seguito indicata anche come “Associazione”) ed assume il presente Statuto che sostituisce integralmente il precedente del 7 febbraio 2009 e sue modifiche..

Art.2 - Sede e durata

1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Pontassieve, all’indirizzo risultante presso l’amministrazione competente, e potrà istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

2. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.3 - Scopi

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale ed opera con attenzione alle tematiche relative alla sostenibilità ambientale, sociale e di governo. Attraverso l'attività esercitata l'associazione contribuisce alla crescita civile e culturale dei singoli e della comunità, alla coesione sociale e al bene comune.

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

3. Essa opera nei seguenti settori di interesse generale

● (ai sensi dell’art.5 comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

● inoltre può svolgere attività culturali con finalità educativa e formativa (lettera d) del medesimo articolo 5) e può operare nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f) del medesimo articolo 5);

4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) Promozione di attività culturali

b) Promozione della conoscenza e della pratica dell’arte;

c) Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico e dei beni comuni

d) Promozione di attività finalizzate all’accrescimento personale e sociale, anche mediante iniziative di aggregazione, in ambito artistico, umanistico, scientifico e linguistico

e) Promozione e tutela della bellezza, quale valore identitario nazionale, trasversale alle varie tematiche ed attività e come elemento del ben-vivere e del ben-essere.

La finalità di promozione della conoscenza e della pratica dell'arte e delle arti, è intesa anche quale strumento di miglioramento delle "competenze per la vita", così come definite dalle Nazioni Unite, ovvero la capacità di superare gli ostacoli e la capacità di vivere al meglio delle proprie possibilità.

Nelle attività artistiche, singole e in gruppo, vengono infatti sperimentate e sviluppate abilità come la creatività, il saper risolvere i problemi e prendere decisioni, il senso critico, l'autoconsapevolezza, le capacità relazionali, la comunicazione efficace, la gestione delle emozioni e dello stress, l'empatia.


Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) creare l’occasione di incontri per artisti e amanti dell’arte per condividere tecniche, conoscenze, ricerche ed esperienze;

b) promuovere e diffondere l'arte, le arti, le attività creative e le attività culturali e formative in genere, anche in ambito umanistico, linguistico o scientifico, presso la comunità, mediante iniziative adatte alle varie fasce di età o alle varie condizioni socioeconomiche;

c) promuovere gli artisti locali e non, favorendone le attività e la conoscenza tra il pubblico;

d) creare o partecipare o promuovere eventi che realizzino gli scopi sociali;

e) collaborare con altre associazioni, imprese, scuole, istituti museali pubblici o privati o enti pubblici anche attraverso la stipula di apposite convenzioni

f) organizzare eventi, conferenze, seminari, incontri, esposizioni, estemporanee, mostre, corsi, concorsi, viaggi, pubblicazioni e quanto sia funzionale a realizzare le proprie finalità;

g) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali o idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L’Associazione può svolgere, come previsto dalla legge, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dalle norme sul Terzo Settore rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, e può richiedere a terzi donazioni, lasciti e contributi nelle forme, alle condizioni e nei limiti di legge e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i terzi.

4. L’Associazione, per perseguire i suoi scopi, potrà acquisire, prendere in locazione, concessione, uso o comodato, beni mobili e immobili di interesse artistico, storico, paesaggistico o ambientale, o comunque funzionali alla propria attività o ai propri scopi.


Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza o limitazione di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione e non vi sono discriminazioni rispetto all’ammissione di nuovi associati.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, secondo i limiti di legge

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. Possono far domanda di ammissione tutti coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione, indicando nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e di posta elettronica. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Vista la limitata capacità di agire esse saranno valutate con criteri di buon senso e di opportunità. Il rappresentante del minore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.


Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto e con diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi con le regole di volta in volta stabilite;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione, o in altro luogo indicato, alla presenza di persona indicata dal Consiglio

Direttivo.

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato in altro articolo del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il buon nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

d) fornire all’Associazione, per la corretta tenuta del libro degli Associati, il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, ed i dati aggiornati riguardo all’indirizzo di residenza ed il recapito telefonico e di posta elettronica

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.


Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto all’anno successivo se fatta entro prima di 3 mesi dallo scadere dell’anno;

b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista per quell’anno, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale, salvo che il Consiglio non disponga diversamente. Il Consiglio Direttivo comunica in via generale tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;

c) morte.

2. L’associato può invece essere escluso anche con effetto immediato dall’Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità

d) prolungata assenza dalla vita associativa

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la successiva Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate o contributi o donazioni effettuate a qualunque titolo, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Lo stesso dicasi per gli eredi dell’associato deceduto.

5. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili o trasmissibili.


Titolo III

Norme sul volontariato


Art.10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. Per quant’altro riguarda la gestione di volontari si rimanda a quanto previsto dalle norme.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività deve essere contenuta entro i limiti fissati dalla legge.


Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo (o organo di amministrazione);

c) l’organo di controllo, se nominato

d) l’organo di revisione, se nominato

2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art.13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo quando venga ritenuto opportuno e almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati

c) su richiesta dell’organo di controllo, se presente

Nei suddetti casi il Presidente o un suo delegato deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea. In mancanza il compito spetta al Vicepresidente ed in subordine al consigliere più anziano.

4. La convocazione deve pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. In mancanza spetta all’associato più anziano.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora sia previsto dalla legge o venga ritenuto opportuno;

f) eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora sia previsto dalla legge;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti con diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e la delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Art.16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale se prevista per l’anno in corso. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

4. I soci di minore età votano attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente

e) decidere di affidare ai consiglieri altri incarichi, quali quello di Segretario e di Tesoriere;

f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione e sulla decadenza degli associati;

g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

h) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

i) deliberare la convocazione dell’Assemblea;

j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con

collaboratori, volontari e consulenti esterni;

k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

l) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

m) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e della corrispondenza, salvo diverse mansioni delegate dal Consiglio Direttivo-

4- Il Tesoriere, se nominato, si occupa della tenuta dei libri contabili e della redazione del bilancio, salvo diverse mansioni delegate da parte del Consiglio Direttivo

5 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente senza alcuna formalità. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità;

d) perdita della qualità di associato.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dei membri mancanti del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri rimanenti mantengono la carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L’organo di controllo, qualora nominato, è eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.23 - Competenze dell’organo di controllo

1. È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle norme;

f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dalla legge, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L’organo di revisione

1. L’organo di revisione, che ha il compito di esercitare la revisione dei conti qualora nominato, è eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.


Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

d) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.


Titolo VI

Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno, data entro la quale deve essere depositato nel Registro Unico del Terzo Settore.

3. Il bilancio di esercizio in bozza dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.


Titolo VII

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale, se presente, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.


Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

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